LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 3 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MANTOVA Il Giudice Sportivo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 3 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. MANTOVA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Mantova-Livorno sostenitori della Soc. Mantova lanciavano due fumogeni

nel recinto di giuoco;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al

comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

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