LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 3 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MANTOVA Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 3 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. MANTOVA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Mantova-Livorno sostenitori della Soc. Mantova lanciavano due fumogeni
nel recinto di giuoco;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.