LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 16
febbraio 2009) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29 ° del primo tempo dal calciatore
Leite Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) in occasione della segnatura della rete;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia
tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, nel corso di un’azione
offensiva, il calciatore interista Maicon effettuava dalla fascia laterale destra del campo un lungo
traversone che veniva raccolto di testa, in elevazione, dal calciatore Adriano, sopraggiunto in
velocità, a breve distanza dal palo destro del portiere milanista.
Il colpo di testa (più esattamente, si è trattato di un impatto di lieve entità tra il capo del calciatore
ed il pallone in parabola discendente) imprimeva al pallone una traiettoria verso il basso che
subiva una evidente, rilevante e decisiva deviazione verso la porta avversaria dal contatto con
l’avambraccio destro dell’attaccante, proteso in avanti.
L’Arbitro convalidava la segnatura della rete “non avendo avuto assolutamente la certezza che il
calciatore avesse colpito il pallone volontariamente con il braccio e non avendo avuto la
percezione che lo stesso gesto fosse finalizzato ad un comportamento antisportivo”, come
successivamente precisato su richiesta di questo Ufficio (fax delle ore 12.47 del 16 febbraio
2009).
Nel merito, è opportuno sottolineare, in via preliminare, che la valutazione di questo Giudice è
funzionalmente limitata ex art. 35, 1.4) CGS ad accertare, ai fini disciplinari, se la realizzazione
della rete sia avvenuta colpendo “volontariamente” il pallone con una mano (o con braccio),
esulando ogni altra considerazione sulle linee guida interpretative del Regolamento in tema di
“fallo di mano”.
In tale ottica, la certezza arbitrale circa la involontarietà del gesto può non essere condivisa ma,
per converso, le immagini televisive non consentono di ritenere, nell’esclusione di ogni
ragionevole dubbio, che il pallone fosse stato “volontariamente” colpito per realizzare la rete, in
considerazione della complessiva dinamica del movimento del corpo in elevazione e della non
innaturale posizione del braccio al momento dell’impatto con il pallone, negli attimi
immediatamente successivi all’iniziale deviazione di testa.
Ed un dubbio, anche se residuale, è incompatibile con l’affermazione di responsabilità
disciplinare per condotta gravemente antisportiva.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc.
Internazionale).