LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

Soc. GENOA

Soc. INTERNAZIONALE

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. PALERMO

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Fiorentina sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due

petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Milan sostenitori della Soc. Internazionale facevano esplodere

due petardi e accendevano alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Milan sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un

petardo e accendevano alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore, lanciandone uno sul

terreno di giuoco;

nel corso della gara Napoli-Bologna sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni bengala nel

proprio settore;

nel corso della gara Reggina-Palermo sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere un

petardo e accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Siena-Udinese sostenitori della Soc. Udinese accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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