LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 16

febbraio 2009) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29 ° del primo tempo dal calciatore

Leite Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) in occasione della segnatura della rete;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia

tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, nel corso di un’azione

offensiva, il calciatore interista Maicon effettuava dalla fascia laterale destra del campo un lungo

traversone che veniva raccolto di testa, in elevazione, dal calciatore Adriano, sopraggiunto in

velocità, a breve distanza dal palo destro del portiere milanista.

Il colpo di testa (più esattamente, si è trattato di un impatto di lieve entità tra il capo del calciatore

ed il pallone in parabola discendente) imprimeva al pallone una traiettoria verso il basso che

subiva una evidente, rilevante e decisiva deviazione verso la porta avversaria dal contatto con

l’avambraccio destro dell’attaccante, proteso in avanti.

L’Arbitro convalidava la segnatura della rete “non avendo avuto assolutamente la certezza che il

calciatore avesse colpito il pallone volontariamente con il braccio e non avendo avuto la

percezione che lo stesso gesto fosse finalizzato ad un comportamento antisportivo”, come

successivamente precisato su richiesta di questo Ufficio (fax delle ore 12.47 del 16 febbraio

2009).

Nel merito, è opportuno sottolineare, in via preliminare, che la valutazione di questo Giudice è

funzionalmente limitata ex art. 35, 1.4) CGS ad accertare, ai fini disciplinari, se la realizzazione

della rete sia avvenuta colpendo “volontariamente” il pallone con una mano (o con braccio),

esulando ogni altra considerazione sulle linee guida interpretative del Regolamento in tema di

“fallo di mano”.

In tale ottica, la certezza arbitrale circa la involontarietà del gesto può non essere condivisa ma,

per converso, le immagini televisive non consentono di ritenere, nell’esclusione di ogni

ragionevole dubbio, che il pallone fosse stato “volontariamente” colpito per realizzare la rete, in

considerazione della complessiva dinamica del movimento del corpo in elevazione e della non

innaturale posizione del braccio al momento dell’impatto con il pallone, negli attimi

immediatamente successivi all’iniziale deviazione di testa.

Ed un dubbio, anche se residuale, è incompatibile con l’affermazione di responsabilità

disciplinare per condotta gravemente antisportiva.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun

provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc.

Internazionale).

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