LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 199 DEL 18 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MODENA Soc. PISA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 199 DEL 18 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. MODENA

Soc. PISA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Modena-Empoli sostenitori della Soc. Modena accendevano alcuni fumogeni

e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Vicenza-Pisa sostenitori della Soc. Pisa accendevano tre fumogeni nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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