LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 199 DEL 18 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MODENA Soc. PISA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 199 DEL 18 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. MODENA
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Modena-Empoli sostenitori della Soc. Modena accendevano alcuni fumogeni
e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Vicenza-Pisa sostenitori della Soc. Pisa accendevano tre fumogeni nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.