LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 3 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 3 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Soc. ROMA
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Chievo Verona sostenitori della Soc. Atalanta accendevano un
fumogeno nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due
fumogeni e facevano esplodere sei petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro
fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.