LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 24 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. BOLOGNA Soc. LECCE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 24 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. BOLOGNA

Soc. LECCE

Soc. NAPOLI

Soc. ROMA

Soc. SAMPDORIA

Soc. TORINO

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Bologna-Internazionale sostenitori della Soc. Bologna accendevano un

fumogeno e due bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Lecce-Lazio sostenitori della Soc. Lecce lanciavano un petardo nel recinto di

giuoco;

nel corso della gara Napoli-Genoa sostenitori della Soc. Napoli accendevano quattro fumogeni e

sette bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e

accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Atalanta sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un

petardo e accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Torino-Udinese sostenitori della Soc. Torino facevano esplodere un petardo

nel proprio settore;

nel corso della gara Torino-Udinese sostenitori della Soc. Udinese accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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