LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 3 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 3 marzo 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. INTERNAZIONALE

Soc. MILAN

Soc. ROMA

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Chievo Verona sostenitori della Soc. Atalanta accendevano un

fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due

fumogeni e facevano esplodere sei petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro

fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un

petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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