LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 10 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. GENOA Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 10 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. GENOA
Soc. JUVENTUS
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. SAMPDORIA
Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Genoa-Internazionale sostenitori della Soc. Genoa accendevano un bengala e
alcuni fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Torino-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere un
petardo e accendevano tre fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Milan-Atalanta sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un petardo e
accendevano tre fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Napoli-Lazio sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Bologna-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria lanciavano due petardi
nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Torino-Juventus sostenitori della Soc. Torino facevano esplodere quattro
petardi e accendevano tre fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.