LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 DEL 7 aprile 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. FIORENTINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 248 DEL 7 aprile 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. FIORENTINA
Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Fiorentina sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Atalanta-Fiorentina sostenitori della Soc. Fiorentina facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Udinese-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale accendevano
alcuni bengala nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.