LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. FIORENTINA I
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. UDINESE – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 10.52 odierne)
ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 47 ° del secondo tempo dal calciatore Vargas
Risco Juan Manuel (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Obodo Christian (Soc.
Udinese);
osserva:
su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara ha comunicato (mail delle ore 15.46 odierne):
“non avendo potuto vedere direttamente l’episodio a causa della mia distanza dal punto in cui lo
stesso è avvenuto, una volta giunto nei pressi del gruppo di calciatori delle due squadre che
attorniavano i protagonisti dell’episodio ho chiesto al Quarto Ufficiale, che invece era molto
vicino, se avesse visto qualcosa di particolare ricevendone risposta negativa in quanto, il contatto
era avvenuto in maniera non volontaria; per tale ragione non adottavo alcun provvedimento
disciplinare”;
ne consegue la palese inammissibilità della proposta “prova televisiva”, che il dettato normativo
(art. 35 n. 1.3 CGS) limita ai fatti di condotta violenta “non visti dall’Arbitro che di conseguenza
non ha potuto prendere decisioni al riguardo”;
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti in merito alla segnalazione del Procuratore federale.