LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 148/DIV DEL 28 APRILE 2009 1^ D I V I S I O N E GARA TERNANA – PISTOIESE DEL 26.4.2009 E RECLAMO SOCIETA TERNANA – I
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 148/DIV DEL 28 APRILE 2009
1^ D I V I S I O N E
GARA TERNANA – PISTOIESE DEL 26.4.2009 E RECLAMO SOCIETA TERNANA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Ternana, o s s e r v a - che la società reclamante lamenta un presunto comportamento del Direttore di gara rilevato da un addetto alla sicurezza prima dell’inizio della gara, dal quale si evidenziava la volontà dello stesso di influire con sue decisioni sul regolare svolgimento della gara; - che oltre tali assenti fatti, il reclamo non produceva alcun elemento probatorio; - che dagli atti ufficiali, attentamente esaminati, analogamente non emerge alcun elemento a sostegno della sussistenza dei fatti denunciati dalla reclamante. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto confermando il risultato della gara acquisito in campo (Ternana 2 – Pistoiese 3); - di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. - La tassa va addebitata.