COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA'; INIBIZIONE DEL SIG. COSIMO CLAUDIO FINO AL 30.10.10) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO / CASTELLUM CELANO DISPUTATA IL 18/3/09 PER LA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2” (C.U. n° 55 DEL 18/3/09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto l'A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l'annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo, quanto all'ammenda, perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo venivano a rissa con tifosi avversari, con spintoni, calci, pugni e sputi, invadendo anche il terreno di gioco e provocando l'interruzione della gara per circa venticinque minuti, situazione normalizzatasi con l'intervento della Forza Pubblica richiesto dall'arbitro; quanto all'inibizione del Cosimo, poiché quest'ultimo, già inibito fino al 30.06.10, inserito indebitamente in distinta ed occupando non potendo la panchina, veniva a diverbio nel corso del primo tempo, con dirigente avversario con scambio di ingiurie.

  La società appellante ha dedotto che il contatto tra due tifoserie andrebbe addebitato esclusivamente ai sostenitori ospiti, posto che gli sparuti tifosi della compagine di casa si sarebbero limitati a difendersi; ha dedotto, inoltre, che il dirigente Cosimo sarebbe stato oggetto di ingiurie alle quali avrebbe solo replicato.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono trovare conferma in questa sede, ritenendosi congrue ed adeguate agli addebiti contestati, nonché adeguatamente motivate.

Dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A, infatti, risulta in modo chiaro ed inequivocabile sia che i sostenitori della Pro Calcetto Avezzano partecipavano fattivamente alla rissa, sia che il dirigente Cosimo Claudio veniva a diverbio con un dirigente della squadra avversaria, pur non potendo sedere in panchina a seguito di una precedente inibizione.

Per quanto precede, tenuto anche conto che la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

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