COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 18/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROSCIANO AVVERSO LA SQ

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°70 del 18/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ ROSCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DESIDERIO ANTHONY PER DUE GARE, L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.09 AL DIRIGENTE GIUSTINO CAPODIFERRO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SILVI CALCIO / S.S.D. ROSCIANO DISPUTATA IL 24/05/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE  (C.U. N° 67 DEL 28/05/09C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società S.S.D. Rosciano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti del calciatore Desiderio Anthony per fatti attinenti allo svolgimento della gara, e del dirigente Giustino Capodiferro per avere quest’ultimo rivolto, nel corso della gara, spostandosi a ridosso della rete di recinzione e fra i tifosi della sua squadra, reiterate gravi offese nei confronti della terna arbitrale, del Commissario di Campo e degli Organi Federali ed a fine incontro reiterava le invettive contro la terna arbitrale.

Ha dedotto l’appellante  di non aver compiuto nessuno degli atti addebitati in particolare di non aver mai rivolto gravi frasi offensive nei confronti della terna arbitrale nè che altri dirigenti della società abbiano attinto con sputo la terna arbitrale.

  Osserva la Commissione che l’inibizione dirigente Giustino Capodiferro del inflitta dal primo giudice possa essere ridotta in considerazione che il fatto non riveste il carattere di particolare gravità.

Quanto, invece, alla squalifica del calciatore Desiderio Anthony il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lettera a), C.G.S..

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Giustino Capodiferro fino al 30/09/2009 confermando, nel resto, l’impugnato provvedimento disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.

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