COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 11/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 11/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MASCHITO 2002 (CALCIO A 5 FEMMINILE) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATRICE RECCHIA ANGELA DELLA SOCIETA’ CAVALIERE MATERA.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società MASCHITO 2002, partecipante al campionato di calcio a 5 Femminile, per presunta posizione irregolare della calciatrice RECCHIA ANGELA della società Cavaliere Matera, schierata nelle gare del 6.12.2008 (Karma – Cavaliere Matera) e del 13.12.2008 (Cavaliere Matera - Real Nova Siri);
Premesso che la stessa società Maschito 2002 non è legittimata a proporre reclamo, atteso che le gare in cui la calciatrice Recchia Angela ha preso parte attengono ad altre società e che, in ogni caso, sono decorsi i termini di rito;
Accertato, “ad abundantiam”, presso l’Ufficio tesseramenti del C.R. Basilicata:
· che la suddetta giocatrice, di proprietà della società Uggiano, è stata ceduta in prestito alla società Cavaliere Matera in data 3 dicembre 2008, con la conseguente possibilità di disputare, in posizione regolare, tutte le gare a partire dalla data del 4.12.2008;
· che la stessa risulterà libera a far data dal 1° luglio 2009;
Rilevato, pertanto, che le gare su indicate, sono state disputate dalla calciatrice Recchia Angela in posizione regolare;
P.Q.M.
1. respinge il proposto reclamo, perché inammissibile;
2. dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.