COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO REAL SAN GIORGIO – GARA REAL TERZIGNO / REAL SAN GIORGIO DEL 29.03.2009 –

1^ CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. La reclamante

contesta la decisione del G.S.T. che, in riferimento alla gara in questione, ha omologato il risultato

raggiunto sul campo di gara, che aveva visto prevalere la società ospitante per 4-1. Ben vero, nonostante

l’incertezza in ordine alla richiesta sostanziale avanzata a questa C.D.T. dalla società reclamante, si deduce

che questa intenderebbe richiedere al presente organo giudicante l’applicazione della sanzione sportiva

della perdita della gara in ragione del comportamento dei tifosi della società ospitante (laddove nel reclamo

si fa espresso riferimento all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che, invece, è norma sanzionatoria di

altra fattispecie, non conferente al caso). Orbene, la C.D.T., letti gli atti ufficiali di gara, tenuto conto

dell’audizione del direttore di gara presso il Giudice Sportivo Territoriale e preso atto delle deduzioni di

entrambe le parti, ritiene che per l’episodio della persona entrata sul terreno di giuoco per aggredire alcuni

componenti della società Real San Giorgio, possa applicarsi l’esimente di cui all’art. 13 del Codice di

Giustizia Sportiva, atteso che la società ospitante: a) ha adottato idonee misure per lo svolgimento della

gara a porte chiuse, all’uopo impiegando idonee risorse; b) ha cooperato con le Forze dell’ordine, che ha

direttamente chiamato ad intervenire, in seguito all’episodio rilevante, al quale ha fatto riferimento la società

reclamante (invasione di campo, da parte di persona estranea, appartenente alla società Real Terzigno,

che aggrediva alcuni componenti della società Real San Giorgio); c) non ha omesso né prevenzione né

vigilanza, come risulta dal referto di gara. L’elemento determinante, ai fini della decisione di questa C.D.T.,

deve individuarsi nell’espressa valutazione dell’arbitro – confermata all’atto della sua audizione presso il

Giudice di primo grado ed assolutamente non abbisognevole di approfondimento, in ragione della sua

assoluta chiarezza – che ha puntualizzato: 1. che il dirigente locale si era personalmente preoccupato di far

allontanare il tifoso; 2. che grazie ai dirigenti di entrambe le società era stata ristabilita la calma; 3. che,

convocati i capitani delle due società, l’arbitro “decideva di riprendere la gara, che portava a termine

regolarmente”; 4. di non aver mai riferito ad alcun dirigente che avrebbe ripreso la gara pro-forma, dopo

l’interruzione momentanea. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società

Real San Giorgio.

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