COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissio

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO TEORA – GARA TEORA / ASTON VILLAMAINA DEL 15.03.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza

del reclamo medesimo. Invero, l’istruttoria espletata da questa Commissione ha consentito di accertare una

valutazione eccessiva, con specifico riferimento all’incolpazione a carico del calciatore Mastrogiacomo

Michele ed alla sanzione pecuniaria. Viceversa, per quel che concerne l’impugnazione relativa alla

punizione sportiva della gara persa, disposta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della reclamante,

essa non può essere accolta, sia in quanto la società Teora non ha prodotto elementi probanti, né decisivi,

a proprio discarico, sia perché emerge, dalla documentazione in atti, che l’intervento dei Carabinieri è stato

successivo allo svolgimento delle vicende essenziali ai fini del decidere. Di conseguenza, nessuna

testimonianza e nessuna dimostrazione inoppugnabile può essere opposta, in argomento, a quanto riferito

dall’arbitro nel suo rapporto ufficiale che, com’è noto, configura fonte privilegiata di prova. Quanto alle

sanzioni, questa C.D.T. osserva: la sanzione pecuniaria deve essere ridotta ad euro 120,00, in quanto, ad

un’attenta analisi, la sua quantificazione ha trovato motivazione anche nel comportamento dei singoli,

sanzionato con i provvedimenti a loro rispettivo carico. Deve, invero, gravare sulla società, al riguardo, la

sanzione relativa all’omesso intervento, finalizzato alla neutralizzazione, o quantomeno ad un drastico

contenimento, del comportamento dei tesserati medesimi. Devono, altresì, essere confermate le squalifiche

inflitte dal G.S.T. ai seguenti calciatori: fino al 14.06.2009, Lardieri Giovanni, Cordasco Maccaldo, Mirra

Vincenzo, Cordasco Giuseppe, Rosamilia Giuseppe; fino al 14.07.2009, Nigro Michele. Invece, per quel che

riguarda la squalifica fino al 14.05.2010, inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Mastrogiacomo Michele,

essa appare commisurata per eccesso, in rapporto all’effettiva gravità (pur obiettivamente indiscutibile)

delle infrazioni commesse, con particolare riferimento alla circostanza che la relativa descrizione, da parte

del direttore di gara, appare, sotto il profilo obiettivo, lacunosa e generica. Essa, dunque, deve essere

ridotta al 31.12.2009. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo della società Teora, di ridurre ad euro 120,00 la sanzione

pecuniaria ed al 31.12.2009 la squalifica a carico del calciatore Mastrogiacomo Michele; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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