COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO BELLIZZI CALCIO – GARA ATL. SOCCER / BELLIZZI CALCIO DELL’11.01.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo,

proposto avverso la delibera del G.S.T. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio

Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che i calciatori di seguito elencati sono tutti tesserati, a favore

della società Atletico Soccer, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara di riferimento:

Mattia Marco, nato il 4.11.1973 (dal 10.01.2009); Lanzara Aniello, nato l’8.09.1970 (dal 21.11.2008); Sara

Marco Valerio, nato il 7.07.1965 (dal 31.10.2008); Nastri Christian, nato il 17.03.1989 (dal 15.12.2008).

Viceversa, il calciatore Aribi Ahmed Enrique, nato il 2.02.1986, inserito nella distinta ufficiale della società

Atl. Soccer con il n. 14, è risultato non tesserato a favore della società Atletico Soccer. Tuttavia, deve

rilevarsi che egli, come si evince con chiarezza dal referto di gara e dalla documentazione ad esso allegata,

non ha partecipato, neppure per una frazione minima di gioco, alla gara di cui al reclamo in esame. Di

conseguenza, come dalla relativa norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 17, comma 5, ultimo

capoverso), non può infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto “la posizione

irregolare dei calciatori di riserva… determina l’appplicazione della sanzione della perdita della gara nel solo

caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”. Quanto alla doglianza della

reclamante (con richiesta di attivazione della Procura Federale, per i relativi accertamenti), in ordine

all’identificazione dei calciatori Mattia Marco e Nastri Christian, non può che conferirsi valore probatorio alle

dichiarazioni del direttore di gara, rese in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale. Quanto al

Nastri, l’arbitro, pur non ricordando con quale documento, ha dichiarato di averlo identificato “a mezzo di

valido documento di riconoscimento” e che il calciatore “corrispondeva alla persona”. Quanto al Mattia

Marco, l’arbitro ha dichiarato di averlo reidentificato, a seguito di espressa richiesta della società Bellizzi

Calcio. Le affermazioni della reclamante, dunque, non possono trovare accesso in questa sede, anche nel

rispetto del principio basilare della giustizia sportiva, che conferisce alle dichiarazioni arbitrali la qualità di

fonte privilegiata di prova, confutabile soltanto nell’ipotesi che sia esibita la prova del contrario. Atteso

quanto innanzi specificato, non può e non deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, in

ragione sia delle richiamate dichiarazioni arbitrali, sia della circostanza che la società reclamante si è

limitata a proprie affermazioni di parte, prive però di alcun supporto documentale, o probatorio. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Bellizzi Calcio; di sanzionare la società Atl. Soccer, in

ragione dell’inserimento in distinta del calciatore Aribi Ahmed Enrique, in posizione irregolare, con

l’ammenda di euro 80,00; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della

reclamante.

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