COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 04/05/2009 Decisione della Commissione Di
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 04/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SAN GIORGIO A CREMANO / QUARTO DEL
26/04/2009 – ECCELLENZA
La C.D.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, formalizzato nel rispetto dei
termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e
Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n.
100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania, osserva: in via
preliminare, deve rigettarsi la domanda della reclamante, finalizzata alla declaratoria dell’inammissibilità del
reclamo della società Quarto, in ragione dell’omesso versamento preventivo della relativa tassa reclamo.
Invero, il Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8) consente l’addebito della tassa reclamo medesima
sul conto della società. Deve premettersi, inoltre, che la reclamante ha impugnato la decisione del G.S.T.
del C.R. Campania, che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3,
ex art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, a carico della medesima società San Giorgio a Cremano. Nel
merito della vicenda, la motivazione della sanzione sportiva è stata individuata, dal Giudice di prime cure,
nella circostanza che la reclamante abbia violato la prescrizione dell’utilizzo continuativo, per l’intera durata
della gara, di tre calciatori cosiddetti “Juniores”. Invero, come si evince dal referto arbitrale (e come,
peraltro, ammesso dalla stessa società San Giorgio a Cremano), al 43’ minuto del secondo tempo la
reclamante ha sostituito un calciatore della cosiddetta “fascia giovane” (Guerra Giuseppe, nato il
20.02.1988, n. 9 della distinta di gara) con un calciatore non rientrante nella medesima fascia d’età (Rigione
Daniele, n. 16 della distinta di gara, nato il 26.03.1980). Deve precisarsi che, come ben rilevato dal G.S.T.,
in conseguenza della richiamata sostituzione, la società San Giorgio a Cremano ha proseguito la gara con i
calciatori “di fascia giovane” Davide Cristian (nato nel 1991) e Statti Eduardo (nato nel 1989), utilizzati
continuativamente fin dall’inizio della gara. In altri termini, la società San Giorgio a Cremano ha schierato,
con decorrenza dal citato 43’, fino al 46’ del medesimo secondo tempo, un solo calciatore nato
dall’1.01.1989 ed uno soltanto nato dall’1.01.1990. Tale contingenza si configura nella violazione
dell’obbligo di schierare in campo, come prescritto dalla vigente disposizione, pubblicata sul C.U. n. 1 del
C.R. Campania, alle pagg. 18 e 19: almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1990 in poi; almeno un
calciatore nato dal 1° gennaio 1989 in poi; almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi, “anc he nel
caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti” (con le sole eccezioni dell’eventuale espulsione dal
campo di un calciatore della richiamata fascia d’età obbligata, o dell’eventualità che, dopo l’effettuazione di
tutte le sostituzioni consentite, si infortuni un calciatore della fascia d’età obbligata). La suddetta società ha
dunque, con la cennata sostituzione (durata, come innanzi indicato, tre minuti di gioco), violato la normativa
sull’impiego dei calciatori “in relazione all’età”, come innanzi specificata. Deve ulteriormente sottolinearsi
che, evidentemente accortasi dell’errore, la società reclamante ha, per l’appunto dopo tre minuti,
provveduto al ripristino della partecipazione obbligata dei calciatori “di fascia giovane”, sostituendo, al 46’, il
calciatore n. 7, Vitiello Stefano (nato il 13.02.1987), con il calciatore n. 15, Pesacane Pierluigi (nato il
25.05.1990). Sul punto, la reclamante ha richiamato una delibera della Commissione d’Appello Federale
(come a quell’epoca si denominava l’Organo di Giustizia Sportiva federale di ultima istanza), per l’esattezza
quella relativa alla gara del Campionato Regionale Campano di Promozione, Scafatese – Gelbison del
19.10.1997. Per la verità, la motivazione della C.A.F., in ordine alla citata gara (peraltro, del tutto isolata nel
quadro generale della giurisprudenza calcistica), appare assolutamente peculiare. Essa, non a caso, fa
riferimento e si fonda sulla circostanza che “è necessaria la prova di un comportamento attivo del
calciatore, che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara”, che, ad avviso della medesima
C.A.F., non poteva configurarsi, considerato che, nell’occasione, “pochi secondi non sono, di certo,
sufficienti ad un calciatore per alterare l’iter fisiologico della gara, soprattutto se non abbia avuto il tempo di
intervenire agonisticamente (giocare il pallone, marcare un avversario e così via)”. È di tutta evidenza che le
due vicende sportive non siano comparabili: invero, la società San Giorgio a Cremano è rimasta priva, di un
calciatore “di fascia giovane”, non, come nel caso di Scafatese – Gelbison, “per pochi secondi”, ma per ben
tre minuti di gioco. Deve, dunque, confermarsi la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, in ragione della
manifesta violazione della norma più volte richiamata. Per tali motivi
DELIBERA
di respingere il reclamo della società San Giorgio a Cremano, confermando, a suo carico, ai sensi
dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe
con il punteggio di 0-3; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata dalla società San Giorgio a
Cremano.