COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Di

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 94 del 24/04/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RECLAMO SAN GREGORIO – GARA CITTÀ DI ARIANO / SAN GREGORIO DELL’11/01/09

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società San Gregorio, avverso la dichiarazione di inammissibilità

per motivazione generica, deliberata dal Giudice di prime cure, rileva: le argomentazioni addotte dalla

reclamante, anche nel reclamo di prima istanza, hanno trovato corrispondenza, come sottolineato dalla

società San Gregorio nella documentazione allegata al ricorso in esame, nella delibera del Giudice Sportivo

Territoriale, relativa al reclamo della società CUS Avellino in ordine alla gara Città di Ariano / CUS Avellino

del 21.3.2009, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 2.4.2009 del C.R. Campania, pag. 2138. Invero, la

richiamata delibera del G.S.T. ha evidenziato che il calciatore Sgobbo Danilo della società Città di Ariano,

seppure indicato nella distinta di gara come nato nell’anno 1990, è nato, in realtà, il 22.11.1989 e, dunque,

non aveva titolo a partecipare alla gara, di cui al reclamo in esame. Al riguardo, deve farsi riferimento alla

normativa sui “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, per il Campionato Juniores di Calcio

a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 luglio 2008. Essa prevede, per il Campionato innanzi

nominato, la possibilità di impiegare esclusivamente calciatori nati dal 1° gennaio 1990 in poi, senza alcuna

possibilità di utilizzo di calciatori “fuori quota”. È di tutta evidenza, dunque, sia l’illegittimità della

partecipazione, alle gare del Campionato in argomento, del calciatore Sgobbo Danilo (nato, si ribadisce, nel

1989), sia la grave violazione, nella quale è incorsa la società Città di Ariano, che ha utilizzato in più gare, di

certo non per mero errore di compilazione della distinta, il calciatore più volte nominato. Nel merito, questa

C.D.T. deve puntualizzare che quella sportiva è una giustizia, nell’ambito della quale, pur nella doverosa

rilevanza, che viene riservata agli aspetti formali, devono prevalere quelli sostanziali. Nella circostanza, la

presunta genericità, individuata dal primo giudice nella sua delibera, deve ritenersi superata dal tentativo di

raggiro, posto in opera dalla società Città di Ariano, attraverso la consapevolmente erronea indicazione

dell’anno di nascita del calciatore Sgobbo Danilo. In ragione dell’irregolare partecipazione alla gara, di cui al

reclamo in esame, del calciatore Sgobbo Danilo, la società Città di Ariano deve essere sottoposta alle

sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, oltre a dover essere

punita, in ragione della grave, reiterata violazione, come innanzi rappresentata, anche del principio e

dell’obbligo di lealtà sportiva, di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società San Gregorio, di infliggere a carico della società Città di

Ariano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva,

la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; di sanzionare la

medesima Città di Ariano con l’ammenda di € 100,00 per violazione dell’obbligo di lealtà sportiva,

come indicata nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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