COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 04/05/2009 Decisione della Commissione Di

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 04/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SAN GIORGIO A CREMANO / QUARTO DEL

26/04/2009 – ECCELLENZA

La C.D.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, formalizzato nel rispetto dei

termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e

Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n.

100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania, osserva: in via

preliminare, deve rigettarsi la domanda della reclamante, finalizzata alla declaratoria dell’inammissibilità del

reclamo della società Quarto, in ragione dell’omesso versamento preventivo della relativa tassa reclamo.

Invero, il Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8) consente l’addebito della tassa reclamo medesima

sul conto della società. Deve premettersi, inoltre, che la reclamante ha impugnato la decisione del G.S.T.

del C.R. Campania, che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3,

ex art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, a carico della medesima società San Giorgio a Cremano. Nel

merito della vicenda, la motivazione della sanzione sportiva è stata individuata, dal Giudice di prime cure,

nella circostanza che la reclamante abbia violato la prescrizione dell’utilizzo continuativo, per l’intera durata

della gara, di tre calciatori cosiddetti “Juniores”. Invero, come si evince dal referto arbitrale (e come,

peraltro, ammesso dalla stessa società San Giorgio a Cremano), al 43’ minuto del secondo tempo la

reclamante ha sostituito un calciatore della cosiddetta “fascia giovane” (Guerra Giuseppe, nato il

20.02.1988, n. 9 della distinta di gara) con un calciatore non rientrante nella medesima fascia d’età (Rigione

Daniele, n. 16 della distinta di gara, nato il 26.03.1980). Deve precisarsi che, come ben rilevato dal G.S.T.,

in conseguenza della richiamata sostituzione, la società San Giorgio a Cremano ha proseguito la gara con i

calciatori “di fascia giovane” Davide Cristian (nato nel 1991) e Statti Eduardo (nato nel 1989), utilizzati

continuativamente fin dall’inizio della gara. In altri termini, la società San Giorgio a Cremano ha schierato,

con decorrenza dal citato 43’, fino al 46’ del medesimo secondo tempo, un solo calciatore nato

dall’1.01.1989 ed uno soltanto nato dall’1.01.1990. Tale contingenza si configura nella violazione

dell’obbligo di schierare in campo, come prescritto dalla vigente disposizione, pubblicata sul C.U. n. 1 del

C.R. Campania, alle pagg. 18 e 19: almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1990 in poi; almeno un

calciatore nato dal 1° gennaio 1989 in poi; almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi, “anc he nel

caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti” (con le sole eccezioni dell’eventuale espulsione dal

campo di un calciatore della richiamata fascia d’età obbligata, o dell’eventualità che, dopo l’effettuazione di

tutte le sostituzioni consentite, si infortuni un calciatore della fascia d’età obbligata). La suddetta società ha

dunque, con la cennata sostituzione (durata, come innanzi indicato, tre minuti di gioco), violato la normativa

sull’impiego dei calciatori “in relazione all’età”, come innanzi specificata. Deve ulteriormente sottolinearsi

che, evidentemente accortasi dell’errore, la società reclamante ha, per l’appunto dopo tre minuti,

provveduto al ripristino della partecipazione obbligata dei calciatori “di fascia giovane”, sostituendo, al 46’, il

calciatore n. 7, Vitiello Stefano (nato il 13.02.1987), con il calciatore n. 15, Pesacane Pierluigi (nato il

25.05.1990). Sul punto, la reclamante ha richiamato una delibera della Commissione d’Appello Federale

(come a quell’epoca si denominava l’Organo di Giustizia Sportiva federale di ultima istanza), per l’esattezza

quella relativa alla gara del Campionato Regionale Campano di Promozione, Scafatese – Gelbison del

19.10.1997. Per la verità, la motivazione della C.A.F., in ordine alla citata gara (peraltro, del tutto isolata nel

quadro generale della giurisprudenza calcistica), appare assolutamente peculiare. Essa, non a caso, fa

riferimento e si fonda sulla circostanza che “è necessaria la prova di un comportamento attivo del

calciatore, che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara”, che, ad avviso della medesima

C.A.F., non poteva configurarsi, considerato che, nell’occasione, “pochi secondi non sono, di certo,

sufficienti ad un calciatore per alterare l’iter fisiologico della gara, soprattutto se non abbia avuto il tempo di

intervenire agonisticamente (giocare il pallone, marcare un avversario e così via)”. È di tutta evidenza che le

due vicende sportive non siano comparabili: invero, la società San Giorgio a Cremano è rimasta priva, di un

calciatore “di fascia giovane”, non, come nel caso di Scafatese – Gelbison, “per pochi secondi”, ma per ben

tre minuti di gioco. Deve, dunque, confermarsi la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, in ragione della

manifesta violazione della norma più volte richiamata. Per tali motivi

DELIBERA

di respingere il reclamo della società San Giorgio a Cremano, confermando, a suo carico, ai sensi

dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe

con il punteggio di 0-3; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata dalla società San Giorgio a

Cremano.

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