COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO MARE
avverso squalifica per 5 giornate calc,GUIDI ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 19.4.2009
gara GATTEO MARE – RONTA del 19.4.2009
L’A.S.D. GATTEO MARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “i fatti non si sono svolti nella maniera descritta. La fuoriuscita di sangue dal naso dell’avversario è stata determinata accidentalmente dalla dinamica di una azione di gioco in cui i due calciatori cadevano a terra ed il GUIDI, nel tentativo di liberarsi dal peso dell’avversario, accidentalmente con un gomito colpiva il naso dell’avversario. L’azione è assolutamente priva di intenti dolosi, ma eventualmente sanzionabile per un eccesso di foga”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere visto, da una distanza di non più di 4/5 metri, il calc.GUIDI colpire volontariamente con un pugno al naso un calciatore avversario, procurando abbondante fuoriuscita di sangue,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.GUIDI ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.