COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. QUARTO

avverso squalifica al 23.4.2010 calc. STRAFACE ANTONIO

delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n.  41 del 23.4.2009

gara  P H CALCIO – QUARTO del 16.4.2009

L’A.S.D. QUARTO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.STRAFACE, entrato nello spogliatoio dell’arbitro a fine gara solamente per finire di parlare, “faceva presente all’arbitro, usando un tono assolutamente pacato e tranquillo, che nell’occasione della espulsione del suo compagno, l’arbitro aveva erroneamente dato l’ammonizione (che era la seconda) al giocatore con il numero 2 ed invece il fallo lo aveva commesso un altro giocatore. Il giocatore con il numero 2 era poi stato espulso per somma di ammonizioni e, quindi, avrebbe saltato l’ultima partita di campionato. Il giocatore STRAFACE mai si sarebbe permesso di invitare l’arbitro ad alterare un suo provvedimento”. “Riteniamo quindi che l’arbitro possa aver male interpretato quello che il giocatore STRAFACE gli stata dicendo”. Ritiene il provvedimento ingiusto e lesivo della reputazione del giocatore stesso.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.STRAFACE, capitano dell’A.S.D.QUARTO, a fine gara, gli chiedeva, esplicitamente di non annotare a referto la espulsione del calc.Gardini per non fargli saltare l’ultima partita di campionato, richiesta, poi,  reiterata anche all’interno dello spogliatoio;

-  valutato che il comportamento antiregolamentare messo in atto dal calc.STRAFACE possa essere punito con un sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre al 31.12.2009 la squalifica del calc.STRAFACE ANTONIO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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