COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA

172 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CIANO

avverso ripetizione gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 22.4.2009

gara CAVOLA – CIANO del 5.4.2009

L’U.S.D. CIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che, al 44° minuto del I° temp o l’arbitro

ferma il gioco per ammonire il portiere del CIANO e fa riprendere il gioco con una punizione dal limite dell’area per il CIANO, dopo di

che fischia la fine del primo tempo. In questo momento la panchina del CAVOLA si alza e inizia una lunga discussione con il direttore

di gara”. Al termine dell’incontro tutti i dirigente del CAVOLA “accerchiavano l’arbitro, chiedendo l’ammissione dell’errore tecnico, il

quale dichiarava che non aveva fatto nessun errore”. Al ritiro dei documenti l’arbitro comunicava che non vi era stato nessun errore.

“Non troviamo valido quello scritto nel C.U. n. 40, che l’arbitro nel suo rapporto abbia evidenziato l’errore tecnico. Durante lo

svolgimento della partita con noi non ha comunicato questo. Cosa è successo a fargli cambiare idea?”. Chiede l’omologazione del

risultato conseguito sul campo.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ed il

supplemento, ha precisato che : 1) verso la fine del primo tempo, dopo aver ammonito il portiere dell’U.S.D.Ciano, concedeva

erroneamente un calcio di punizione indiretto a favore di detta compagine anziché a favore dell’U.S.Cavola; 2) di non aver mai detto

ai dirigenti dell’U.S.D.Ciano od a qualunque altra persona,che non vi era stato errore tecnico; 3) nella discussione creatasi, aveva

detto che, dopo aver consultato il regolamento, si sarebbe comportato di conseguenza. Cosa che poi ha fatto attraverso il

supplemento inviato al Giudice Sportivo;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,

quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso dell’U.S.CIANO, confermando la decisione assunta in primo grado della ripetizione

della gara.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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