COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
172 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CIANO
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 22.4.2009
gara CAVOLA – CIANO del 5.4.2009
L’U.S.D. CIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che, al 44° minuto del I° temp o l’arbitro
ferma il gioco per ammonire il portiere del CIANO e fa riprendere il gioco con una punizione dal limite dell’area per il CIANO, dopo di
che fischia la fine del primo tempo. In questo momento la panchina del CAVOLA si alza e inizia una lunga discussione con il direttore
di gara”. Al termine dell’incontro tutti i dirigente del CAVOLA “accerchiavano l’arbitro, chiedendo l’ammissione dell’errore tecnico, il
quale dichiarava che non aveva fatto nessun errore”. Al ritiro dei documenti l’arbitro comunicava che non vi era stato nessun errore.
“Non troviamo valido quello scritto nel C.U. n. 40, che l’arbitro nel suo rapporto abbia evidenziato l’errore tecnico. Durante lo
svolgimento della partita con noi non ha comunicato questo. Cosa è successo a fargli cambiare idea?”. Chiede l’omologazione del
risultato conseguito sul campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ed il
supplemento, ha precisato che : 1) verso la fine del primo tempo, dopo aver ammonito il portiere dell’U.S.D.Ciano, concedeva
erroneamente un calcio di punizione indiretto a favore di detta compagine anziché a favore dell’U.S.Cavola; 2) di non aver mai detto
ai dirigenti dell’U.S.D.Ciano od a qualunque altra persona,che non vi era stato errore tecnico; 3) nella discussione creatasi, aveva
detto che, dopo aver consultato il regolamento, si sarebbe comportato di conseguenza. Cosa che poi ha fatto attraverso il
supplemento inviato al Giudice Sportivo;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’U.S.CIANO, confermando la decisione assunta in primo grado della ripetizione
della gara.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.