COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

176 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. OZZANESE

avverso ammenda € 600 per intemperanze sostenitori e espressioni di discriminazione razziale

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 6.5.2009

gara OZZANESE – LAVEZZOLA del 3.5.2009

L’A.S.D. POL. OZZANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : 1)

al momento della espulsione del nostro giocatore non ci sono stati cori razzisti nei confronti del giocatore Dramè(di

colore). Ma un minuto dopo, al fischio finale dell’arbitro, lo stesso Dramè si toglieva la maglia di gioco sotto la tribuna e

provocatoriamente faceva vedere il numero 11. A quel punto, da un gruppo di ragazzi partiva il coro “buffone”; 2) per le

minacce alla terna, all’uscita, vi era una sola persona che, al momento dell’annullamento della rete del pareggio

dell’Ozzanese, ha gridato che vi era una sola strada per uscire; 3) le uniche persone presenti nella zona spogliatoi e non

in elenco erano il Presidente ed il direttore sportivo, il segretario ed un carabiniere in borghese. Chiede una riduzione della

sanzione. ed un eventuale confronto con l’arbitro.

La Commissione,

- premesso che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del C.G.S. “non è consentito il contraddittorio tra gli

ufficiali di gara e le parti interessate;

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha

ribadito che : 1) sostenitori della Pol.Ozzanese rivolgevano frasi offensive nei confronti della squadra avversaria e della

terna arbitrale, aggiungendo, per questa, minacce, anche di atti estremi, reiterate all’uscita dallo stadio degli ufficiali di

gara; 2) in occasione della espulsine di un calciatore della Pol.Ozzanese, sostenitori di detta compagine pronunciavano

espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria,

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,

quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 600 a carico della POL.OZZANESE.

Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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