COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
176 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. OZZANESE
avverso ammenda € 600 per intemperanze sostenitori e espressioni di discriminazione razziale
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 6.5.2009
gara OZZANESE – LAVEZZOLA del 3.5.2009
L’A.S.D. POL. OZZANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : 1)
al momento della espulsione del nostro giocatore non ci sono stati cori razzisti nei confronti del giocatore Dramè(di
colore). Ma un minuto dopo, al fischio finale dell’arbitro, lo stesso Dramè si toglieva la maglia di gioco sotto la tribuna e
provocatoriamente faceva vedere il numero 11. A quel punto, da un gruppo di ragazzi partiva il coro “buffone”; 2) per le
minacce alla terna, all’uscita, vi era una sola persona che, al momento dell’annullamento della rete del pareggio
dell’Ozzanese, ha gridato che vi era una sola strada per uscire; 3) le uniche persone presenti nella zona spogliatoi e non
in elenco erano il Presidente ed il direttore sportivo, il segretario ed un carabiniere in borghese. Chiede una riduzione della
sanzione. ed un eventuale confronto con l’arbitro.
La Commissione,
- premesso che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del C.G.S. “non è consentito il contraddittorio tra gli
ufficiali di gara e le parti interessate;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che : 1) sostenitori della Pol.Ozzanese rivolgevano frasi offensive nei confronti della squadra avversaria e della
terna arbitrale, aggiungendo, per questa, minacce, anche di atti estremi, reiterate all’uscita dallo stadio degli ufficiali di
gara; 2) in occasione della espulsine di un calciatore della Pol.Ozzanese, sostenitori di detta compagine pronunciavano
espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria,
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 600 a carico della POL.OZZANESE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.