COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO FEMMINILE – Ca

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CALCIO FEMMINILE – Campionato Serie D

177 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.F.D. FOOTBALL WOMEN

avverso omologazione risultato gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2009

gara REAL BIBBIANO – FOOTBALL WOMEN del

L’A.C.F.D. FOOTBALL WOMEN ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo le argomentazioni già

.proposte in primo grado e non contestando, eventualmente, la enunciazione di inammissibilità dichiarata dal Giudice

Sportivo. Vertendo la questione sulla penultima gara del girone di ritorno ed essendo vigente l’abbreviazione dei termini di

cui al C.U. F.I.G.C. n. 100/A, allegato al C.U. C.R.E.R. n. 35 del 18.3.2009, il reclamo in primo grado avrebbe dovuto

pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla gara (cioè entro le ore 12 di martedì 5.5.2009) e non essere

spedito in data 7.5.2009. In ragione di quanto precede si ribadisce l’inammissibilità del ricorso presentato al Giudice

Sportivo, inammissibilità che, ai sensi dell’ar.35, comma 7, del C.G.S. non può essere sanata con il reclamo di seconda

istanza.

Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it