COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPION
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 10/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
187 RECLAMO PROPOSTO DA POL. BORGHI
avverso squalifica per 3 giornate calc.LAMI SAMUELE, al 31.12.2009 calc.BAIARDI DANIELE e
TRAMONTANO FRANCESCO, al 30.6.2010 calc.TURRONI LORENZO, inibizione al 31.7.2009 dir.
MURATORI RENZO e al 30.6.2011 dir.add.arb.RAVEGNINI OSCAR
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 43 del 14.5.2009
gara BORGHI – CORPOLO’ del 10.5.2009
La POL. BORGHI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati e,
nel far presente che i fatti non si sono svolti nella gravità di quanto scritto nel referto arbitrale, come dimostrano le riprese
televisive delle quali è in possesso, sostiene che “per quel che riguarda i dirigenti RAVEGNINI e MURATORI nonché i
giocatori TURRONI e BAIARDI ritiene che le squalifiche siano notevolmente e volontariamente esagerate in rapporto agli
atti effettivamente commessi. Per quanto riguarda i giocatori LAMI e TRAMONTANO, invece, la POL. BORGHI ritiene
addirittura che quanto scritto nel referto arbitrale e nel comunicato non corrisponda al vero; può esibire a conferma di
questo immagini videoregistrate degli accadimenti incriminati”. Chiede che vengano visionati i filmati della partita e che
“venga annullata e/o ridotta sensibilmente la squalifica dei propri dirigenti e dei propri giocatori, poiché ritiene che i fatti
contestati possano non essere stati compiuti come descritto nel comunicato e/o possano essere sanzionati con pene
minori”.
La Commissione,
- premesso che non viene presa visione dei filmati della gara in quanto l’art. 35, comma 1.2 del C.G.S.
dispone che “gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione
di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e
documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto
diverso dall’autore dell’infrazione”;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che gli assistenti ufficiali dell’arbitro, sentiti a chiarimenti, confermando totalmente i
supplementi di referto rilasciati, hanno ribadito che : 1) il calc.TRAMONTANO, dopo la realizzazione di un calcio di rigore
da parte dell’U.S.Corpolo’, rivolgeva offese verso i componenti la panchina di detta compagine e, successivamente, nel
corso della gara, colpiva violentemente da tergo un avversario che si era già spossessato del pallone. Un assistente
richiamava l’attenzione dell’arbitro, mentre il calc.TRAMONTANO gli si rivolgeva con frasi irriguardose. L’arbitro, sentito
ì’assistente, espelleva il calciatore. Lo stesso, al termine della gara, si rivolgeva ancora all’assistente, in modo
aggressivo, protestando per l’espulsione; 2) dopo l’espulsione del calc.Tramontano, un gruppo di giocatori della
Pol.Borghi circondavano l’assistente, gli rivolgevano epiteti offensivi e minacciosi, lo spintonavano energicamente e lo
colpivano in varie parti del corpo. L’assistente identificava nel gruppo i calc.BAIARDI e TURRONI; 3) il calc.TURRONI, a
fine gara, spintonava più volte un assistente e gli lanciava in faccia la maglietta di gioco; 4) il calc. BAIARDI, a fine gara,
spintonava un assistente, al quale rivolgeva anche frasi offensive e minacciose; 5) il dirigente MURATORI, a fine gara,
rivolgeva frasi offensive ad un assistente; 6) il dir.add.arb.RAVEGNINI, a fine gara rivolgeva frasi offensive ad un
assistente e lo colpiva con un pugno in pieno petto, procurando dolore che persisteva anche dopo aver fatto la doccia; 6)
COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE SERIE D
il calc. LAMI, capitano della Pol.Borghi, non è mai intervenuto per cercare di reprimere il comportamento dei suoi
compagni e dirigenti;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso della POL. BORGHI, confermando in toto tutti i provvedimenti
impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.