COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

181 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE

avverso squalifica per 3 giornate calc.ABENI ALESSANDRO

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2009

gara COLOMBARO – SAN MICHELESE del 10.5.2009

Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art.

46, comma 4 del C.G.S.(I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si

intende impugnare). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C. SAN MICHELESE

e dispone per l’addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it