COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPION

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°47 del 10/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

187 RECLAMO PROPOSTO DA POL. BORGHI

avverso squalifica per 3 giornate calc.LAMI SAMUELE, al 31.12.2009 calc.BAIARDI DANIELE e

TRAMONTANO FRANCESCO, al 30.6.2010 calc.TURRONI LORENZO, inibizione al 31.7.2009 dir.

MURATORI RENZO e al 30.6.2011 dir.add.arb.RAVEGNINI OSCAR

delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 43 del 14.5.2009

gara BORGHI – CORPOLO’ del 10.5.2009

La POL. BORGHI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati e,

nel far presente che i fatti non si sono svolti nella gravità di quanto scritto nel referto arbitrale, come dimostrano le riprese

televisive delle quali è in possesso, sostiene che “per quel che riguarda i dirigenti RAVEGNINI e MURATORI nonché i

giocatori TURRONI e BAIARDI ritiene che le squalifiche siano notevolmente e volontariamente esagerate in rapporto agli

atti effettivamente commessi. Per quanto riguarda i giocatori LAMI e TRAMONTANO, invece, la POL. BORGHI ritiene

addirittura che quanto scritto nel referto arbitrale e nel comunicato non corrisponda al vero; può esibire a conferma di

questo immagini videoregistrate degli accadimenti incriminati”. Chiede che vengano visionati i filmati della partita e che

“venga annullata e/o ridotta sensibilmente la squalifica dei propri dirigenti e dei propri giocatori, poiché ritiene che i fatti

contestati possano non essere stati compiuti come descritto nel comunicato e/o possano essere sanzionati con pene

minori”.

La Commissione,

- premesso che non viene presa visione dei filmati della gara in quanto l’art. 35, comma 1.2 del C.G.S.

dispone che “gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione

di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e

documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto

diverso dall’autore dell’infrazione”;

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che gli assistenti ufficiali dell’arbitro, sentiti a chiarimenti, confermando totalmente i

supplementi di referto rilasciati, hanno ribadito che : 1) il calc.TRAMONTANO, dopo la realizzazione di un calcio di rigore

da parte dell’U.S.Corpolo’, rivolgeva offese verso i componenti la panchina di detta compagine e, successivamente, nel

corso della gara, colpiva violentemente da tergo un avversario che si era già spossessato del pallone. Un assistente

richiamava l’attenzione dell’arbitro, mentre il calc.TRAMONTANO gli si rivolgeva con frasi irriguardose. L’arbitro, sentito

ì’assistente, espelleva il calciatore. Lo stesso, al termine della gara, si rivolgeva ancora all’assistente, in modo

aggressivo, protestando per l’espulsione; 2) dopo l’espulsione del calc.Tramontano, un gruppo di giocatori della

Pol.Borghi circondavano l’assistente, gli rivolgevano epiteti offensivi e minacciosi, lo spintonavano energicamente e lo

colpivano in varie parti del corpo. L’assistente identificava nel gruppo i calc.BAIARDI e TURRONI; 3) il calc.TURRONI, a

fine gara, spintonava più volte un assistente e gli lanciava in faccia la maglietta di gioco; 4) il calc. BAIARDI, a fine gara,

spintonava un assistente, al quale rivolgeva anche frasi offensive e minacciose; 5) il dirigente MURATORI, a fine gara,

rivolgeva frasi offensive ad un assistente; 6) il dir.add.arb.RAVEGNINI, a fine gara rivolgeva frasi offensive ad un

assistente e lo colpiva con un pugno in pieno petto, procurando dolore che persisteva anche dopo aver fatto la doccia; 6)

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE SERIE D

il calc. LAMI, capitano della Pol.Borghi, non è mai intervenuto per cercare di reprimere il comportamento dei suoi

compagni e dirigenti;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,

quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso della POL. BORGHI, confermando in toto tutti i provvedimenti

impugnati.

Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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