COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO 2008

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 206 della società N.S. PRO COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°51

del 04.06.2008 (In relazione alla gara del Torneo Esordienti Fair – Play Cus Cosenza – Pro Cosenza del 19.05.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante si duole della delibera del Giudice Sportivo in merito alla gara del Torneo Esordienti Fair – Play Cus Cosenza – Pro Cosenza del

19.05.2008, ma il ricorso non è stato trasmesso alla società Cus Cosenza per come stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 33, comma

5, secondo cui tutti i reclami devono essere inviati all’eventuale controparte. Il mancato adempimento di tale obbligo ne comporta la inammissibilità;

il reclamo, pertanto, va dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 207 della società AMATORI CALCIO LOCRI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n°52 del 04.05.2008 (Squalifica calciatore ALIA Giuseppe fino al 31.06.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

In via preliminare che ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti

interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;

La reclamante si duole della squalifica in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 44

punto 4 (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).

Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 52 del 04.06.2008,

pubblicato e affisso il 05.06.2008 - con fax del 13.06.2008 e lettera raccomandata del 14.06.2008.

Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

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