COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 144 della società A.S.D, PROMO SPORT CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 44 (S.G.S.) del 23.04.2009 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore MOLINARO Antonio fino al 30.06.2012, squalifica

calciatore VACCARO Giuseppe fino al 31.12.2009, squalifica calciatore BRETTI Giuseppe per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti i rappresentanti della società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti;

RILEVA

L’arbitro a chiarito di avere erroneamente indicato tra i giocatori espulsi il calciatore Molinaro Antonio, il quale non ha preso parte alla

gara, mentre ha regolarmente giocato indossando la maglia n° 4 della Promo Sport Calcio, il calciatore Bonelli Domenico, al quale

devono essere integralmente addebitati i fatti accaduti nel corso della gara;

il Bonelli ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso colpendo altresì l’arbitro con il manico della bandierina all’occhio sinistro

l’arbitro, a seguito del colpo subito, rimaneva fortemente intontito e parzialmente accecato dall’occhio sinistro;

Successivamente l’arbitro non era nelle condizioni psico fisiche di proseguire l’incontro, dichiarandolo concluso definitivamente;

considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono congrue alla natura ed alla entità dei fatti accaduti;

deve, invece, sulla scorta di quanto riferito dall’arbitro, revocarsi la squalifica inflitta al calciatore Molinaro Antonio ed infliggere la

stessa a carcico del calciatore Bonelli Domenico.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al calciatore MOLINARO Antonio;

infligge la sanzione della squalifica al calciatore BONELLI Domenico (Promo Sport Calcio) fino al 30 GIUGNO 2012;

conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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