COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA IL MANDAMENTO / VISCIANO FIESTA DEL 28.03.2009 – 2^
CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha impugnato la delibera del G.S.T.
pubblicata sul C.U. n. 90, del 9.04.2009, ne rileva la fondatezza. Questa Commissione, preliminarmente,
conferma l’inammissibilità del reclamo per quel che concerne le prime due doglianze rivolte al Giudice di
Primo Grado, quanto alla parte che concerne la richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico
dell’arbitro e la presunta, errata identificazione dei calciatori. La motivazione dell’inammissibilità è relativa
alla circostanza che la società reclamante non ha provveduto a formalizzare, entro la mezzanotte del girono
successivo a quello di svolgimento della gara medesima, il prescritto preannuncio di reclamo, con le
modalità di rito. Per quanto riguarda, invece, i motivi di reclamo relativi alla supposta posizione irregolare
dei calciatori, agli effetti del tesseramento, il reclamo non può essere giudicato inammissibile, in quanto la
relativa doglianza è di esclusiva competenza del Giudice di primo grado. Tanto premesso, questa C.D.T.,
annullando, con rinvio, la decisione del medesimo Giudice Sportivo Territoriale, rimette gli atti al Giudice
Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per un nuovo esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara ed alla
presunta irregolarità nell’identificazione dei calciatori della società Il Mandamento; in accoglimento
del reclamo, di annullare, con rinvio, l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale; dispone
la trasmissione degli atti al G.S.T. presso il C.R. Campania per un nuovo esame nel merito; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.