COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN NAZZARO C5 – GARA SAN NAZZARO C5 / GR AMATORIALE PALAZZISI DEL
18.04.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il comportamento tenuto dal calciatore De Crosta Michele nei
confronti del direttore di gara appare meritevole della censura, ma non nella misura della squalifica, così
come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. L’audizione dell’arbitro ha, infatti, evidenziato che il calciatore,
a fine gara, ha contestato l’arbitraggio, seppure con espressioni irriguardose, ma il comportamento del
nominato calciatore non può essere inteso come un vero e proprio passaggio a vie di fatto, integranti
un’aggressione. Lo stesso dicasi per l’episodio avvenuto negli spogliatoi, potendosi anche in tal caso
rilevarsi, comunque, un atteggiamento di desistenza dall’azione, da parte del calciatore. Lo stesso arbitro
ha riferito che il comportamento del calciatore De Crosta era stato corretto durante tutta la gara, e che lo
stesso aveva assunto un atteggiamento di segno diverso solo a fine della gara, senza però lasciarsi andare
ad espressioni di minaccia di una qual certa gravità. L’arbitro ha anche precisato che, in concreto, non c’è
stato alcun contatto fisico, anche per l’intervento della dirigenza della società reclamante e degli altri
calciatori, attivatisi per calmare gli animi. Se ne deduce, perciò, una diversa graduazione di responsabilità,
in senso più attenuato rispetto alla valutazione del caso espressa dal Giudice Sportivo Territoriale. Per
quanto sopra, questa C.D.T. ritiene dover ridurre la squalifica, inflitta dal primo Giudice al calciatore De
Crosta Michele, fino a tutto il 30.10.2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Nazzaro C5, di ridurre la squalifica
a carico del calciatore De Crosta Michele, fino a tutto il 30.10.2009; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.