COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEF
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL SIG. PELINI ALESSANDRO, TESSERATO DELLA S.S. PACENTRO 91 E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62, N° 2 BIS DELLE N.O.I.F., LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II C.G.S..
Con nota del 27/02/2009 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra riportati, Sig. Pelini Alessandro per aver introdotto nell’impianto sportivo dello Stadio Pallozzi di Sulmona materiale pirotecnico ed aver utilizzato lo stesso durante la gara San Nicola Sulmona / Castel di Sangro, la Società S.S. Pacentro 91 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili al suo tesserato.
Con la racc. a.r. del 18/5/2009, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 9/06/2009, alle ore 16,30 , con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Alessandro Pelini ed il Sig. Ciccone Nino, in qualità di Presidente della SS Pacentro 91, nonché l’Avv. Luca Tirabassi in rappresentanza e per delega di entrambi i soggetti deferiti.
Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi 8 di squalifica a carico del Pelini Alessandro ed € 666,00 di ammenda a carico della Società.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. PELINI Alessandro la squalifica di mesi 8 ed alla S.S. PACENTRO 91 l’ammenda di € 666,00 .
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.