COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 18/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELLEGRINO ANTONIO, PRESIDE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°70 del 18/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELLEGRINO ANTONIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. POL. VILLA E SCONTRONE E IALLONARDI DOMENICO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 35, COMMA I E II REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E 40, COMMA II, DELLE N.O.I.F. ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA. LA SOCIETÀ A.S.D. POL. VILLA E SCONTRONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 08.01.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Pellegrino consentito nel corso della stagione 2007/2008 che la conduzione tecnica della prima squadra fosse svolta di fatta dal calciatore Iallonardi Domenico senza che lo stesso avesse la relativa abilitazione nè autorizzazione prevista dall’art.40, comma II, delle N.O.I.F.;

- il sig. Iallonardi Domenico svolto le funzioni di tecnico senza essere in possesso delle relative abilitazioni e autorizzazioni;

- la Società A.S.D. Scontrone e Villa  la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed dell’altro tesserato.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 18.05.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 16.06.2009, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva nè sono comparsi all’udienza nella quale è invece comparso per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi tre al calciatore Iallonardi e della inibizione per mesi tre al Presidente Pellegrino nonché per l’ammenda di €500,00 in danno della Società.

Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, posto che la il sig. Pellegrino  ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contestazione riconoscendo per altro che la conduzione tecnica della squadra fu affidata al calciatore Iallonardi Domenico senza che questi ne avesse titolo.

Riconosciuta quindi la responsabilità dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene equo irrogare al Presidente della società, Sig.Pellegrino Antonio, tre mesi d’inibizione; al calciatore Iallonardi Domenico, due mesi di squalifica; alla società Villa e Scontrone € 300,00 d’ammenda.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge al Sig.Pellegrino Antonio, tre mesi d’inibizione; al calciatore Iallonardi Domenico, due mesi di squalifica; alla società Villa e Scontrone € 300,00 d’ammenda.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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