COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. FERNANDO CAPARSO, OSSERVATORE A.I.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°71 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. FERNANDO CAPARSO, OSSERVATORE A.I.A. PER VIOLAZIONE, DELL’ART. 1, COMMI 1 C.G.S. E DEGLI ARTICOLI 40, COMMA I E 30, LETT. C) DEL REGOLAMENTO A.I.A.

  Con nota del 25.02.09, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Fernando Caparso per rispondere delle contestazioni sopra descritte per aver tenuto un comportamento non consono ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività agonistica, poiché, al termine dell’incontro S.S. PACENTRO 91 – SULMONA, valido per il campionato di Prima Categoria, si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro proferendo insulti e minacce nei confronti dell’arbitro.

Con la racc. a.r. del 18.5.09 , ritualmente notificata , la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 23.06.09, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive .

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Fernando Caparso.

Il soggetto deferito chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi otto di squalifica a carico del Caparso.

La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S.

DELIBERA

di infliggere al sig. Fernando Carparso la squalifica di mesi otto.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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