COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 171 RECLAMO PROPO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
171 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLOMBARO
avverso squalifica per 4 giornate calc. PAPALATO CHRISTIAN
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 29.4.2009
gara SALA BOLOGNESE - COLOMBARO del 26.4.2009
L’A.S.D. COLOMBARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, dopo aver sentito il proprio tesserato,
afferma che, a fine gara un giocatore del Sala Bolognese, sputava (e non era la prima volta) al giocatore PAPALATO, il quale reagiva
in maniera deprecabile, difendendosi dall’accerchiamento dei giocatori del Sala Bolognese, con una testata all’avversario, al quale
chiedeva scusa, non essendo stato questi, colpito, l’autore dello sputo sul volto del PAPALATO. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’assistente, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc.PAPALATO, al termine della gara,
colpiva con una testata un giocatore avversario, procurandogli una ferita all’arcata orbitale, con fuoriuscita di sangue,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. PAPALATO CHRISTIAN.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.