COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  A. S. MACCARESE  AVVERS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  A. S. MACCARESE  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL COMITATO REGIONALE LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  72  DEL  9/4/09

(Gara: Maccarese – Sabinia  del 29/3/09  -  Campionato GIOVANISSIMI COPPA LAZIO)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: 

A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che erroneamente il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara, sul presupposto che l'Arbitro, non avendo ricevuto entro le h 12,30 (ora di inizio dell'incontro) la lista ed i documenti di riconoscimento della Soc. Sabinia, avrebbe atteso soltanto 15 minuti, anziché 30 come disposto nel C.U. n. 11 S.G.S. pag. 10/4, prima di prendere atto che non si era potuto dare inizio alla gara, per mancanza di detta documentazione.

Precisato che il tempo di attesa per le gare della categoria giovanissimi risulta fissato in 15 minuti e non già in 30, come preteso dalla Soc. Sabinia e come dichiarato erroneamente dal Giudice Sportivo, la reclamante ha inoltre fatto presente che, nel caso di specie, l'Arbitro aveva addirittura atteso 32 minuti, sicché alcun dubbio poteva sussistere sul fatto che il mancato svolgimento della gara doveva imputarsi esclusivamente alla Soc. Sabinia.

Il reclamo merita accoglimento: come risulta infatti stabilito nel C.U. n. 30  S.G.S. del 31/10/2008 “a far data da sabato 1 novembre 2008, il tempo di attesa per le gare dei campionati allievi e giovanissimi viene ridotto a 15 minuti, ai sensi di quanto è consentito dall'art. 54 punto 3 delle NOIF.

Fermo restando quanto sopra, va peraltro rilevato “ad abundantiam” che, in sede di supplemento, l'Arbitro ha precisato che, essendosi i dirigenti del Maccarese dichiarati disposti ad attendere 30 minuti anziché 15, in effetti, dopo aver fatto l'appello dei giocatori del Maccarese e dopo essere entrato in campo, egli aveva atteso fino alle ore 13,02; dopo di che, non essendo ancora disponibili i documenti di riconoscimento dei giocatori del Sabinia, aveva emesso il triplice fischio, rientrando negli spogliatoi.

Per i motivi di cui sopra, il provvedimento del Giudice Sportivo, dovrà quindi essere annullato.

Visto l’art. 53 delle NOIF per cui la Società SABINIA va considerata rinunciataria a tutti gli effetti;

tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo annullando il provvedimento di ripetizione della gara e, per l’effetto, di infliggere alla Società SABINIA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 103,00 (1ª rinuncia).

La tassa di reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it