COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDIC

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 80 DEL 12-3-2009 IN MERITO ALLA GARA COMITATO CASSINO OVEST – S. AMBROGIO DEL 15-2-2009 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;

rilevato che la reclamante ha contestato la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che, nel respingere il reclamo della stessa reclamante, ha affermato che la partecipazione ad una gara di un calciatore tesseratosi in presenza di un preesistente vincolo quale dirigente per altra società non costituirebbe nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 17 CGS

ritenuto che effettivamente il calciatore Ruscito Marco, in costanza di tesseramento quale calciatore, ha assunto il vincolo quale dirigente con la società Atletico Roccasecca;

osservato che nessuna disposizione vieta ad un calciatore tesserato di tesserarsi quale dirigente per altra società;

ritenuto altresì che il suddetto Ruscito ha poi contratto il vincolo quale calciatore per la società Comitato Cassino Ovest e tale tesseramento deve considerarsi irregolare a mente dell’articolo 21 comma 4 NOIF che vieta ad un dirigente di tesserarsi come calciatore con altra società rispetto a quella per cui è tesserato come dirigente;

ritenuta quindi la partecipazione alla gara in questione del calciatore Ruscito irregolare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e di irrogare a carico della società Comitato Cassino Ovest la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Di trasmettere gli atti all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza.

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