COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MADONNA DEL CUORE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFIC

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ MADONNA DEL CUORE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE FORMICHETTI MORENO, FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE VENTURA ADRIANO E FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNI DIEGO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 16.4.2009

(Gara: MADONNA DEL CUORE - NAMEZ del 7.4.2009 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D)

La Società MADONNA DEL CUORE ha contestato, con il presente reclamo, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti  dei calciatori FORMICHETTI MORENO , GIANNI DIEGO e VENUTRA ADRIANO assumendo che:

-  il FORMICHETTI non avrebbe mai attinto con sputi il Direttore di gara, non gli avrebbe rivolto frasi offensive né sarebbe rientrato, a fine gara, sul terreno di gioco nel tentativo di aggredire calciatori avversari;

-  il GIANNI, a fine gara, non si sarebbe reso responsabile di lanci del pallone contro l’arbitro, uno schivato e un altro che colpiva lo stesso direttore di gara ad un polpaccio causandogli dolore e rossore.

-  Per quanto riguarda il VENTURA, non avrebbe lanciato il pallone contro l’arbitro, non sarebbe rientrato sul terreno di gioco tentando di aggredire gli avversari né avrebbe ingiuriato il Direttore di gara.

Per tali motivi, la ricorrente conclude con la richiesta di annullamento delle sanzioni e, in subordine, di una sostanziale attenuazione della loro entità.

Tali istanze sono state confermate in sede di audizione della Società MADONNA DEL CUORE con la precisazione che il VENTURA avrebbe calciato il pallone solamente in gesto di stizza per una rete subita, senza colpire nessuno.

E’ stato ascoltato l’arbitro della gara, il quale ha puntualmente confermato il contenuto del referto, sia per quanto riguarda gli sputi ricevuti dal FORMICHETTI, il pallone lanciatogli due volte dal GIANNI, la seconda delle quali lo attingeva ad un polpaccio ed infine il lancio del pallone da parte del VENTURA, il cui impatto veniva evitato da una sua pronta schivata.

Da quanto sopra descritto, le doglianze della ricorrente appaiono prive di fondamento alla luce di quanto reso noto nel referto arbitrale, che costituisce elemento primario di prova, e soprattutto tenuto conto delle incontestabili precisazioni del Direttore di gara all’atto della sua audizione.

Tanto premesso, ritenute congrue le sanzioni inflitte;

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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