COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MANUEL MASSENZI E DEL PRESI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MANUEL MASSENZI E DEL PRESIDENTE MASSIMILIANO LUCANI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E  DELLA SOCIETA’ S. ANGELO ROMANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

Il Procuratore Federale, con nota n. 5359/464pf08-08/AA/ac del 16.3.2009, ha deferito innanzi a  questa Commissione Disciplinare territoriale il calciatore MANUEL MASSENZI e la Pol. S. ANGELO ROMANO per le violazioni ascritte indicate in oggetto.

La Commissione Tesseramenti ha trasmesso all’Organo inquirente gli atti relativi al reclamo avanzato dalla Società S. ANGELO ROMANO avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF concesso al calciatore MANUEL MASSENZI. I fatti si sono svolti come appresso indicato.

La Pol. S. ANGELO ROMANO ha chiesto, con apposito ricorso del 30.7.2008 alla Commissione Tesseramenti l’annullamento dello svincolo ex art. 108 comma 3 NOIF, a seguito di accordo del citato calciatore MASSENZI, in quanto la Società a seguito delle insistenze del giocatore, maturava la decisione di cedere ad altra Società il MASSENZI, il quale si opponeva.

Verso la metà di giugno 2008 il calciatore, venuto a conoscenza che per la sua cessione la Società avrebbe chiesto una somma di danaro, si offriva di corrispondere gli importi richiesti, reiterando con fare minaccioso ed insistente la propria richiesta. Successivamente si accordava con la Società sul prezzo ed all’atto della consegna del danaro facevano irruzione, attivate da una denuncia del calciatore stesso, le Forze dell’Ordine le quali procedevano tra l’altro al sequestro dei moduli di trasferimento.

Il MASSENZI poi proponeva istanza di dissequestro dei moduli federali (già sottoscritti dalla Società) depositandoli, dopo averli a sua volta sottoscritti, ed ottenendo in tal modo lo svincolo ex art. 108 NOIF.

L’Organo inquirente, rilevato che la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo avanzato dalla POL. S. ANGELO ROMANO e non ritenendo sussistente la piena volontà della società di concludere l’accordo necessario per l’ottenimento dello svincolo, in quanto lo stesso sarebbe stato condizionato al pagamento della somma, non avvenuto per l’intervento degli agenti di P.G.

Considerato tra l’altro che l’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. vieta gli accordi verbali di carattere economico fra Società e calciatori e ritenuto che nel caso di specie tale norma sia stata disattesa, ha ritenuto di deferire i soggetti per le violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, chiedendo l’inibizione per 6 mesi per il Presidente della POL. S. ANGELO ROMANO, Sig. MASSIMILIANO LUCANI e 6 mesi di squalifica per il calciatore della Società MANUEL MASSENZI, ed infine € 750 di ammenda per

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