COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO LICCIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO LICCIARDI SIMONE

Con atto del 6 marzo 2009 la Procura federale ha disposto il deferimento dell’Arbitro effettivo Licciardi Simone per la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 40 comma 3 punto C del regolamento dell’AIA. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che il Segretario della FIGC gli aveva trasmesso la copia di due comunicazioni ricevute dalla S.S. Lazio che lamentava la presenza dell’Arbitro Licciardi in settori dello stadio Olimpico di Roma allo stesso interdetti. A seguito delle indagini esperite emergeva che le denunce della società si erano rivelate fondate. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito termine per il deposito di memorie difensive. Il deferito faceva pervenire memorie difensive in cui sosteneva che il suo comportamento non violava minimamente i canoni della lealtà sportiva. Infatti, a suo dire, l’accesso nei settori riservati alla stampa era stato consentito, senza violenza, costrizione o fraudolenza, dagli addetti alla sicurezza della stessa società denunziante. Negava recisamente di essersi spacciato per  ispettore della Federazione e di aver introdotto nello stadio persone sprovviste di titolo. Alla riunione, oltre al rappresentante della Procura federale, partecipava il deferito assistito dal suo difensore. La difesa eccepiva che il deferimento, aperto con la denuncia del marzo 2008 si era concluso il 6 marzo 2009 con l’atto di deferimento. Ribadiva nel merito tutte le eccezioni già esposte nella memoria difensiva. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva l’irrogazione della sanzione della sospensione per mesi due.

Preliminarmente la Commissione ha esaminato l’eccezione procedurale ritenendola infondata. Infatti è vero che le indagini sono iniziate nel marzo 2008 e l’atto di deferimento è del marzo 2009 ma è altrettanto vero che le indagini si sono concluse con la redazione della relazione del collaborate dell’ufficio dell’aprile 2008 e quindi nei termini stabiliti dal regolamento. A nulla rileva che poi l’atto di deferimento sia intervenuto a distanza di quasi un anno in quanto in tale periodo non si è svolta alcuna attività d’indagine. Nel merito la Commissione ritiene  che i fatti oggetto del deferimento siano stati solo parzialmente provati. E’ indubbio che il Licciardi abbia occupato settori dello stadio non riservati agli arbitri, ma altrettanto vero che per ottenere questo non ha usato artifizi o peggio ma ha solo sfruttato amicizie intrattenute con gli addetti alla sicurezza della società denunciante. Né è stato provato che l’arbitro abbia usato per ottenere tali favori l’usurpazione di titolo ed anzi tale asserzione appare poco credibile in quanto non si vede come gli addetti alla sicurezza della tribuna stampa possano essere stati indotti in errore in quanto tale settore è del tutto estraneo alla possibilità di controllo da parte di qualsiasi organo federale. Ciò non di meno è da rilevare che il Licciardi avrebbe dovuto comunque evitare di occupare settori non riservati ai tesserati FIGC in quanto l’accesso allo stadio viene consentito per i titolari di tale tessere solo in quel particolare settore e quindi l’utilizzo è stato non conforme alla regola. Regole che soprattutto un Arbitro deve sempre rispettare . La sanzione da applicare va quindi adeguata al caso e ridotta, rispetto alla richiesta, nei termini di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dell’Arbitro effettivo Licciardi Simone  nella violazioni regolamentari ascritte e per l’effetto di comminare allo stesso la sospensione di giorni venti. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.

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