COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ROBERTO MANCIN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ROBERTO MANCINELLI, DEL PRESIDENTE MARCELLO DE ANGELIS E DEI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI AURELIO BONIMELLI, FABIO GIURANNA, PAOLO IZZI, FRANCESCO D’AMICO E PIERO PUCCIARMATI TUTTI TESSERATI PER L’ASD MAZZANO EUROPELINE NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’ MAZZANO EUROPELINE

Con atto del 2 febbraio 2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: il calciatore della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e 10 comma 1 CGS, il Presidente della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e 10 comma 1 CGS,  i dirigenti accompagnatori della violazione di cui all’articolo 1 comma1 CGS nonché dell’articolo 10 comma1 CGS e la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’articolo 4 comma 1 e 2 CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce quanto segue. La Commissione Disciplinare territoriale del Lazio nell’esaminare il reclamo inoltrato dalla società Atletico Roma XX, in merito alla gara Atletico Roma XX – Mazzano Europe Line del 29-3-2008 valevole per il campionato di 3^ categoria della provincia di Roma e relativo alla posizione del calciatore Mancinelli Roberto che, a dire della reclamante, risultava in corso di tesseramento con altra società, rilevava che il predetto era effettivamente tesserato con la società Fortitudo Nepi e che l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale aveva respinto la richiesta di tesseramento a favore del Mazzano Europe Line ed aveva comunicato il rigetto sin dal 14-11-2007. Risultava, altresì, che il calciatore, oltre alla gara in questione, aveva partecipato a numerose gare del medesimo campionato in posizione irregolare. Per tale violazione rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La Procura effettuava le opportune indagini e rilevava che, effettivamente, il calciatore aveva disputato tutte le gare del campionato di 3^ categoria della stagione 2007-2008 e ciò sia prima della comunicazione del 14-11-2007, sia dopo tale comunicazione, in evidente mala fede. Nel corso dell’audizione innanzi all’Ufficio il calciatore rendeva dapprima false dichiarazioni che poi ritrattava dinanzi all’evidenza, affermando di essere stato indotto a ciò dal timore di una pesante squalifica. La Commissione fissava la riunione per la discussione del ricorso ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire memorie difensive la società Mazzano Romano Europeline che protestava la sua assoluta buona fede in quanto la trasmissione del modulo di tesseramento era stata effettuata  nel convincimento che il calciatore fosse libero da vincoli. Alla riunione partecipava il solo rappresentante della Procura mentre nessuno compariva per  i soggetti deferiti. La Procura Federale chiedeva il riconoscimento della responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Mancinelli sei mesi di squalifica, per il Presidente De Angelis nove mesi di inibizione, per il dirigente Pucciarmati tre mesi di inibizione, per il dirigente D’Amico due mesi di inibizione e per i dirigenti Boninelli, Giuranna e Izzi un mese di inibizione.Per la società richiedeva l’ammenda di € 1.000,00.

Ritiene la Commissione Disciplinare che i fatti ascritti ai tesserati ed alla società siano stati pienamente provati e siano di gravità inaudita. Infatti la società, il calciatore ed i dirigenti non solo hanno messo in atto un comportamento totalmente negligente e connotato da colpa grave nel richiedere il tesseramento e nel disputare le gare di campionato sino alla comunicazione di rigetto dell’ufficio tesseramenti, ma hanno, da quel momento, messo in atto un comportamento gravemente doloso, continuando nel disputare (il calciatore) e far disputare (i dirigenti) gare di campionato per tutta la restante stagione sportiva, sino a quando la società Atletico Roma XX non ha formulato il reclamo da cui parte tutta la vicenda. Quindi il calciatore, scientemente, ed i dirigenti, altrettanto coscientemente, hanno violato tutte le norme e non si sono curati nemmeno dell’avvertimento loro dato dall’Ufficio. A questo punto, acclarata la gravissima responsabilità di tutti i deferiti che, con il loro comportamento commissivo ed omissivo, hanno falsato completamente tutto il campionato disputato nella stagione 2007 -2008, si devono solo fissare le sanzioni. Sul punto vi è da dire che le richieste della Procura appaiono fin troppo miti. Infatti le sanzioni a carico dei tesserati sono in linea con quelle usualmente richieste per casi colposi e quindi vanno adeguate alla presenza dell’elemento psicologico del dolo specifico, mentre quelle a carico della società non rispecchiano nemmeno lontanamente quelle che usualmente vengono richieste in casi analoghi e che vengono fissate normalmente in un punto per ciascuna gara in cui si accerta l’utilizzazione irregolare del calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare al calciatore Mancinelli Roberto la squalifica per anni uno, al Presidente de Angelis Marcello la inibizione di anni uno e mesi sei, ai dirigenti Piero Pucciarmati, Aurelio Bonimelli, Fabio Giuranna, Paolo Izzi e Francesco D’Amico la inibizione per mesi quattro ed alla società Mazzano Europeline la penalizzazione di quindici punti da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.

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