COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 2.4.2009
(Gara: FUTSAL OSTIA – VALLE DEI CASALI del 28.3.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata, in sede di audizione, la Società FUTSAL OSTIA,la quale nella persona del Presidente ha ribadito integralmente quanto già rappresentato nel ricorso originario, sottolineando in modo particolare che l’arbitro nel proprio rapporto ha omesso di descrivere numerosi episodi verificatisi tra l’espulsione del calciatore della Società VALLE DEI CASALI, FEDERICI ANTONIO ed il momento della sospensione della partita.
Durante tale fase, precisa la ricorrente, durata circa 20 minuti, l’arbitro ha subito numerosi tentativi di aggressione da parte di calciatori, sostenitori e di un dirigente della squadra Valle dei Casali. Oltre ai tentativi di aggressione l’arbitro subiva ripetuti insulti e minacce da parte dei calciatori ospiti.
Secondo la Società FUTSAL OSTIA è per tutti questi motivi che l’arbitro, non sentendosi più nelle normali condizioni psicologiche decideva di porre fine anticipatamente all’incontro .
E’ l’insufficienza di tali elementi non riportati dall’arbitro nel referto, che ha indotto secondo la ricorrente il Giudice Sportivo competente a decidere per la ripetizione della gara,
Chiede, in conclusione, la Società FUTSAL OSTIA che, in considerazione di quanto effettivamente accaduto sul terreno di giuoco, gli venga assegnata la vittoria a tavolino dell’incontro oggetto del presente ricorso.
Questa Commissione, dopo aver attentamente esaminato il referto arbitrale, in cui non vengono riportati integralmente gli episodi denunciati dalla reclamante, ha convocato l’arbitro della gara, il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha precisato che al 14mo del secondo tempo dopo aver fischiato una punizione in favore della Società FUTSAL OSTIA, il calciatore della Società VALLE DEI CASALI, che sedeva in panchina, FEDERICI ANTONIO, entrava di corsa sul terreno di giuoco e rivolgeva all’arbitro stesso insulti e minacce, dopodiché lo spingeva con forza sul petto causandogli dolore, facendolo arretrare di un paio di metri.
A quel punto estraeva il cartellino rosso e nell’occasione il FEDERICI gli sferrava un pugno che non lo colpiva, perché interveniva il dirigente che parava il colpo e mentre il Direttore di gara lasciava il terreno di giuoco reiterava le minacce.
A questo punto, precisa sempre l’arbitro, faceva irruzione in campo dal cancello d’ingresso un sostenitore chiamato dai calciatori “Presidente”, il quale, seguito da altri 10 tifosi, incitava il FEDERICI a continuare nella violenza e nelle minacce, avvicinandosi con fare aggressivo verso l’arbitro.
Solo l’intervento dei dirigenti e calciatori della società FUTSAL OSTIA impediva che venisse aggredito ulteriormente. A quel punto, temendo per la sua incolumità fisica e non sussistendo più le condizioni di serenità psicologica per il proseguio della gara, si vedeva costretto a sospendere l’incontro, abbandonando il campo tramite una scorciatoia che si trovava al lato opposto rispetto al cancello d’ingresso. Precisa che dopo il rientro negli spogliatoi ha sentito per dieci minuti forti colpi sulla porta e minacce alla sua persona.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, alla luce delle dettagliate integrazioni riportate dall’arbitro nel supplemento di rapporto, che trovano pienamente fondamento in ordine a quanto riferisce la reclamante, non può che accogliere il ricorso in argomento ribaltando la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure il quale per incompletezza di informazioni riportate dall’arbitro sul primo referto non ha potuto adottare la decisione più rispondente a quanto realmente accaduto nel corso dell’incontro.
Detto cio’, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dalla società FUTSAL OSTIA annullando la decisione riportata sul C.U. indicato in oggetto infliggendo quindi alla Società VALLE DEI CASALI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.
La tassa reclamo va restituita.
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