COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DEL GIOCATORE  D’AMICO MASSIMILIANO (SOC. INDOM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DEL GIOCATORE  D'AMICO MASSIMILIANO (SOC. INDOMITA POMEZIA)  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  30/6/2012 ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  91  DEL  16/4/09

(Gara: Montello Calcio – Indomita Pomezia  dell'1/4/09  -  COPPA LAZIO 2ª CATEGORIA)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:

Il ricorrente, che si è dichiarato autore dei gesti compiuti in danno dell'Arbitro (calcio su un polpaccio e sputo alla nuca), gesti per i quali era stato sanzionato il capitano Paiardini Luca ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., ha formulato le sue pubbliche scuse, precisando inoltre che il suo comportamento era stato causato dal nervosismo conseguente ad una telefonata ricevuta nell'intervallo della partita, con la quale veniva informato di una situazione di pericolo di un parente stretto. Ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, anche alla luce dei provvedimenti più miti assunti dal Giudice Sportivo nei confronti di giocatori che in passato si erano resi responsabili di gesti ancor più gravi.

Ribadita l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal calciatore D'Amico, in particolar modo per quanto concerne la sputo contro l'Arbitro, gesto questo che esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona, si ritiene tuttavia di ridurre lievemente la sanzione, in considerazione del fatto che il calcio, con il quale il D'Amico, nel corso della protesta collettiva, ha colpito il polpaccio dell'Arbitro, non ha causato a questi alcuna conseguenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore D'AMICO MASSIMILIANO dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2011.

La tassa di reclamo va restituita.

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