COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE POMICINO ROBERTO, DEL DIRIGENTE PELLINO RAFFAELE E DELLA SOCIETA’ PORTUENSE

La Procura Federale con atto del 21.1.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore POMICINO ROBERTO per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, il Dirigente PELLINO RAFFAELE  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società A.S.D. PORTUENSE ai sensi dell’ 4 comma 2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società PORTUENSE richiedeva il tesseramento del calciatore POMICINO ROBERTO, che però risultava ancora vincolato con la Società ATL. PINELLO.

Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 1 gara  del Campionato di II Categoria :

PORTUENSE – CVN CASAL BERNOCCHI  del 12.10.2008

Mentre, è stato inserito in lista, senza essere impiegato, nella gara OSTIANTICA – PORTUENSE del 19.10.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Nessuno dei deferiti era presente alla riunione, né pervenivano nei termini deduzioni a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore POMICINO ROBERTO la squalifica per 2 gare, per il Dirigente PELLINO RAFFAELE 2 mesi di inibizione e  per la Società PORTUENSE n. 2 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società PORTUENSE n. 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di  € 200,00 al Dirigente PELLINO RAFFAELE l’inibizione per giorni 15 e al calciatore POMICINO ROBERTO  la squalifica per 1 gara.

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