COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI VERDUZZI ANGELO, PE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI VERDUZZI ANGELO, PERRETTI FABIO, LUCANI GIANCARLO E TERENZI ENZO NONCHE’ DELLA SOCIETA’ POL. SANT’ANGELO ROMANO

La Procura Federale con atto del 7 aprile 2009 ha disposto il deferimento dei dirigenti in epigrafe per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e 109 delle NOIF e della società Sant’Angelo Romano per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente espone di aver appreso da un quotidiano nazionale del 28-6-2008 che la Polizia di Stato era intervenuta presso il campo sportivo di Sant’Angelo Romano per sventare un tentativo di estorsione a carico di un calciatore, messo in atto dai dirigenti della locale squadra di calcio, che avrebbero preteso una somma di denaro parti ad € 5.000,00 per concedergli lo svincolo. A seguito delle indagini esperite si accertava che, effettivamente, il calciatore aveva richiesto lo svincolo dalla società, volendo cambiare squadra, ma si era visto opporre un netto rifiuto. A seguito di varie insistenze la società, tramite i dirigenti citati che erano intervenuti nella trattativa a vario titolo, aveva preteso dal calciatore la somma di € 5.000,00 per concedere lo svincolo. Il calciatore aveva finto di accedere alla richiesta ma, in realtà, si era rivolto alla Polizia di Stato che aveva provveduto a fotocopiare le banconote pari alla somma richiesta ed aveva fornito al calciatore una agente che avrebbe dovuto fingere di essere la sorella del calciatore ed accompagnarlo presso l’impianto sportivo dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio.  Si svolgeva quindi l’incontro programmato e, non appena avvenuto lo scambio tra il documento di svincolo ed il denaro, intervenivano gli agenti delle forze dell’ordine che provvedevano al sequestro dei documenti ed al fermo dei dirigenti della Pol. Sant’Angelo, fermo poi non tramutato in arresto dal P.M. di turno. A fronte di queste circostanze, accertate nell’indagine, la Procura riteneva  la sussistenza delle violazioni regolamentari sopra evidenziate. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire memoria difensiva Lucani Massimiliano che, preliminarmente, eccepiva il “ne bis in idem” in quanto, in precedenza, a seguito di segnalazione della Commissione Tesseramenti che, su istanza della Pol. Sant’ Angelo Romano, aveva annullato lo svincolo concesso al calciatore Massenzi, la Procura Federale aveva richiesto il deferimento dello stesso Lucani, del Massenzi e della società. Su tale deferimento si era già pronunciata la stessa Commissione Disciplinare adottando autonoma decisione. Presenziava alla riunione, oltre al rappresentante della Procura, il solo Lucani Massimiliano che si riportava ai suoi scritti difensivi. La Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per tutti i dirigenti tre mesi di inibizione e per la società € 1.000,00.

Ritiene preliminarmente la Commissione che l’eccezione di giudicato esposta dal deferito Lucani sia fondata. In effetti per gli stessi fatti la Procura ha aperto due autonomi fascicoli, il primo d’ufficio ed è quello di cui oggi ci si occupa, il secondo su impulso della Commissione Tesseramenti.  Il secondo deferimento è stato già deciso dalla Commissione con delibera ormai passata in giudicato, in cui , peraltro, la Commissione ha integralmente accolto la richiesta della Procura. I fatti ascritti ai deferiti, nei due differenti procedimenti, sono gli stessi anche se, ad onor del vero, la Procura ha considerato diversamente le violazioni rilevato, in questo caso ritenendo di fatto materializzata solo la responsabilità di una parte e quindi non perfezionato un accordo per vizio della volontà del calciatore, nell’altro ritenendo invece che l’accordo si fosse perfezionato, seppur in violazione delle norme poste dalla L.N.D. a divieto di pattuizioni economiche tra società e calciatori. Purtuttavia, per principio generale, il ne bis in idem si concretizza anche quando dagli stessi fatti scaturiscano imputazioni diverse e quindi, come nel caso che ci occupa, si deve dichiarare l’improcedibilità del deferimento.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti in quanto i fatti ascritti sono già stati giudicati con delibera ormai inappellabile. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it