COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATOR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANO BONIFAZI, DEI DIRIGENTI LAURA PITOTTI, RENATO GIAMBERARDINI E ANTONELLO DE ANGELIS  E DELLA SOCIETA’ U.S.D. CANTALUPO

La Procura Federale con atto del 5.1.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore DAMIANO BONIFAZI per violazione dell’articolo 1 comma 1  CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale con riferimento all’art. 40 NOIF, dei Dirigenti accompagnatori della Società Sigg.ri LAURA PITOTTI, RENATO GIAMBERARDINI e ANTONELLO DE ANGELIS per violazione dell’art. 61 NOIF e dell’articolo 1 comma 1 del CGS , e la Società CANTALUPO ai sensi  dell’articolo 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società CANTALUPO richiedeva il tesseramento del calciatore DAMIANO BONIFAZI , che però risultava ancora vincolato con la Società PRO CALCIO SABINA.

Il giorno 17.1.2008  il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato  in n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Rieti:

CANTALUPO – ICOSYSTEL   del 22.12.2007

CAGIS FRASSO – CANTALUPO  del 12.1.2008

CANTALUPO – TORRI IN SABINA  del 19.1.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Faceva pervenire memoria difensiva la società deferita con la quale protestava l’assoluta buona fede.

Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore BONIFAZI DAMIANO la squalifica per 1 mese, per i Dirigenti PITOTTI LAURA, GIAMBERARDINI RENATO e ANTONELLO DE ANGELIS l’inibizione per mesi 2 e per la Società CANTALUPO  n. 3 punti di penalizzazione. 

Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che il tesseramento del calciatore BONIFAZI DAMIANO con la Società PRO CALCIO SABINA fosse pienamente in essere e che, quindi, lo stesso non potesse ottenere il tesseramento con la Società CANTALUPO come irregolarmente richiesto dalla stessa. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha richiesto il tesseramento utilizzando le esatte generalità del calciatore nel convincimento che lo stesso fosse libero. Infatti la integrale meccanizzazione del tesseramento dei calciatori comporta l’immediato rigetto di tesseramenti non regolari per preesistenza di precedenti tesseramenti. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli della posizione di tesseramento, resi agevoli dalla immediata disponibilità di notizie fornite dagli uffici tesseramento di tutti i comitati, collegati in rete al CED della F.I.G.C. . Sulle sanzioni richieste deve infine osservarsi che quelle invocate per i tesserati appaiono congrue ed in linea con i precedenti. Per quanto attiene la società deve preliminarmente osservarsi che la violazione oggetto del deferimento si riferisce alla stagione sportiva 2007/2008. Non sussiste, inoltre, alcun automatismo tra l’irregolare partecipazione di un calciatore ad una gara e la sanzione edittale minima della penalizzazione in classifica. Ciò perché la sanzione irrogata con il novellato ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del CGS si riferisce, con tutta evidenza, solo all’ipotesi di utilizzazione dolosa e fraudolenta. A ciò conduce sia la collocazione sistematica della norma, inserita nel comma relativo all’ottenimento fraudolento della cittadinanza italiana di cittadini extracomunitari, sia le sanzioni comminate ai tesserati, con l’esplicito richiamo al comma 9 dello stesso articolo, che per il minimo edittale di due anni, non possono che riferirsi ad ipotesi dolose.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società CANTALUPO l’ammenda di  € 200,00 ai  Dirigenti PITOTTI LAURA, GIAMBERARDINI RENATO e ANTONELLO DE ANGELIS l’inibizione per giorni 15 e al calciatore DAMIANO BONIFAZI la squalifica per 1 gara.

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