COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI GIROLAMO LU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI GIROLAMO LUCA E DEI SIGG. CARLINI MARCO E VELLUCCI SILVANO NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI ALATRI

La Procura Federale con nota del 10-2-2009 ha disposto il deferimento dei tesserati citati per violazione degli articoli 1 comma 1 e 7 comma 7 CGS e della società per violazione dell’artioclo 4 comma 1 e 2 CGS. L’incaricato della Procura Federale interviene nella vicenda pechè il calciatore Luca di Girolamo, all’epoca dei fatti tesserato con il Città di Alatri, partecipante al campionato di Promozione, denuncia alla Procura Federale, a mezzo fax del 2 maggio 2008, un tentativo di corruzione consumato nei suoi confronti da tale Fausto Testi il quale, il 18 aprile 2008 verso le ore 22,00, si sarebbe presentato presso l’abitazione del denunciante offrendo allo stesso, alla presenza dei suoi genitori, dapprima il tesseramento per l’anno successivo per un importante società di Roma e proponendogli poi, per conto della società “Città di Sora” un lauto compenso in denaro affinchè con un suo errore procurasse alla sua squadra la perdita della partita che l’Alatri avrebbe dovuto disputare la domenica successiva contro il Valmontone. Con lo stesso fax il calciatore rappresentava che nella squadra “Città di Sora” militava un calciatore avente lo stesso cognome “Testi”, insinuando che i due potessero essere parenti e chiedeva che intervenisse un funzionario della Procura per presenziare alla partita Cavese – Sora del 4-5-2008 sollevando perplessità sulla regolarità della gara. Dall’indagine istruttoria è scaturito che il calciatore Di Girolamo aveva poi immediatamente avvertito il proprio allenatore Carlini dell’accaduto il quale,dopo un primo momento di incredulità, ne aveva, a sua volta, parlato con il presidente Vellucci e che la tardività della denuncia, avvenuta dopo 14 giorni, era dovuta al fatto che il calciatore aveva atteso la convocazione del presidente Vellucci per la materiale stesura dell’esposto, avvenuto poi dopo la disputa di due gare di campionato. Il Carlini, sentito nella vicenda, aveva confermato di essere stato informato dal Di Girolamo immediatamente e sapendo che il testi era un conoscitore del calcio ciociaro e quindi capace di aver avvicinato il suo calciatori, affermava di non aver parlato con nessuno, o forse solo con il Presidente Vellucci, della questione e di non aver sporto denuncia ritenendo il Testa “un farfallone” mentre il Di Girolamo, invitato da lui a farlo, rispondeva che era troppo impegnato per i preparativi del matrimonio e che l’avrebbe fatto in seguito. Il presidente Vellucci riferiva di non conoscere il testi (tra l’altro non risultato mai essere stato tesserato della FIGC, né parente del Sig. Claudio testi, secondo portiere del Sora), di essere stato informato dei fatti dal Sig. carlini, il giorno dopo, di aver sollecitato il Di Girolamo a sporgere denuncia, ma che questi voleva farla attraverso un legale. Precisava sempre il Vellucci di non aver provveduto personalmente alla denuncia in quanto non conosceva i dettagli del fatto e che, successivamente, quando il Di Girolamo gli si presentò con una lettera di un avvocato, riportava il contenuto trasferendolo su carta intestata della società Conclude le indagini l’Organo requirente facendo presente che l’ASD Alatri ha rinunciato al campionato di Promozione per dedicarsi al campionato di calcio a 5 mentre il Sig. Luca Di Girolamo risulta essere tesserato per la società Anitrella (promozione) ed il Sig. carlini Mirko, risulta allenare la società La Lucca (promozione), infine il Sig. Vellucci non risulta tesserato con alcuna società. La Commissione Disicplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termini per il deposito di scritti difensivi. Pervenivano scritti difensivi da parte dei Sig. Mirco Carlini e Silvano Vellucci che protestavano la totale assenza di ogni responsabilità in quanto la stessa procura aveva ritenuto inattendibili le denunce del Di Girolamo  e si contestava a loro di non aver provveduto subito alla denuncia, sulla scorta delle inattendibili denunce dello stesso. Alla riunione presenziava, oltre al rappresentante della Procura, il difensore del Carlini e del Vellucci che si riportava agli scritti difensivi. La Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore Di Girolamo tre mesi di squalifica, per l’allenatore carlini due mesi di squalifica, per il dirigente Vellucci tre mesi di squalifica e per la società Citta di Alatri e 500,00 di ammenda.

Ritiene la Commissione che i fatti siano stati pienamente provati. Infatti, al di là della contraddittorietà di taluni aspetti nelle diverse dichiarazioni dei deferiti, emerge comunque che la prima denuncia agli Organi federali avvenne dopo ben quattordici giorni dai fatti e, quindi, venne di fatto vanificato ogni tentativo di accertamento. E’ altresì emerso che tutti e tre i deferiti, a diverso titolo, vennero a conoscenza dei fatti e nessuno si peritò di avvisare la Procura del presunto tentativo di illecito. Né può aderirsi alla tesi difensiva dei deferiti in quanto l’accertamento della veridicità della denuncia non è riservata a chi ne venga, anche occasionalmente a conoscenza, ma agli organi preposti. Le sanzioni vanno adeguati all’addebito e vanno determinate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare al calciatore Luca Di Girolamo, attualmente tesserato con la società Anitrella, alla squalifica per mesi due, all’allenatore Mirco Carlini, attualmente tesserato con la società La Lucca, la squalifica per mesi uno, al Sig. Vellucci Silvano l’inibizione per mesi uno ed alla società ASD Città di Alatri l’ammenda di € 300,00.

Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it